Bonifica contestata, il Tar dà ragione ai privati

di C.REB.
Il sito della Caffaro all’origine dell’inquinamento della città
Il sito della Caffaro all’origine dell’inquinamento della città
Il sito della Caffaro all’origine dell’inquinamento della città
Il sito della Caffaro all’origine dell’inquinamento della città

L’onere della bonifica dell’area contaminata da cromo esavalente non spetta alla Bruschi&Muller, in quanto non responsabile del- l’inquinamento con ogni probabilità provocato dall’effetto «domino» della Caffaro. Lo ha deciso il Tar accogliendo il ricorso della società contro il Comune di Brescia e il Ministero dell’Ambiente, che chiedeva l’annullamento delle conclusioni della Conferenza dei servizi del 2011 che imponeva ai privati la messa in sicurezza del sito di 6.800 metri quadri in via San Zeno. Si chiude dunque una vicenda iniziata 17 anni fa, quando nell’azienda specializzata nella commercializzazione di olio combustibile e gasolio si registra la fuoruscita accidentale di prodotti stoccati in magazzino. La Bruschi&Muller segnala l’episodio alle autorità ed elabora un Piano di caratterizzazione, ovvero una mappatura degli inquinanti dispersi, approvato dopo un’articolata procedura dalla Loggia. Dagli accertamenti non emerge alcuna contaminazione di suolo e sottosuolo, mentre nelle acque di falda si registra il superamento delle concentrazioni di cromo VI. «L’inquinamento - si legge nella memoria difensiva redatta dall’avvocato Domenico Bezzi -, non poteva dirsi attribuibile all’azienda in quanto il composto non è mai stato impiegato nello stabilimento ed è estraneo alla tipologia di attività svolta, e viceversa era compatibile con la contaminazione diffusa della falda, come evidenziato dall’Arpa». Il cromo viene in effetti adoperato per le lavorazioni metallurgiche e la produzione di smalti e vernici. La richiesta della Bruschi&Muller di chiudere la procedura è stata però respinta dalla Conferenza dei servizi, che invece riteneva che l’azienda «avesse l’obbligo di impedire la migrazione della contaminazione al di fuori dell’area di proprietà». Da qui la richiesta di predisporre un progetto di bonifica delle acque di falda. Nel ricorso, la società ha rimarcato «come le campagne di indagine e caratterizzazione hanno attestato che nel passaggio sotto il sito di proprietà della ricorrente le acque non ricevono alcun contributo inquinante, e addirittura il piezometro a monte rivela una concentrazione leggermente più alta di quello a valle, con valori di poco superiori alla soglia e tali da non determinare un’emergenza ambientale». Le ragioni della Bruschi&Muller sono state accolte dai giudici amministrativi nel solco del principio «chi inquina paga». In altri termini, «essere proprietari del suolo non determina, di per sé, alcuna responsabilità conseguente al ritrovamento di rifiuti e il loro smaltimento - si legge nella sentenza del Tar -. La bonifica grava esclusivamente sul responsabile della contaminazione. Se il responsabile non viene, come in questo caso, individuato, l’onere della messa in sicurezza spetta ai Comuni». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

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