«Croce di Job, crollo prevedibile ed evitabile»

di Mario Pari
La croce crollata il 24 aprile 2014 causando una vittima
La croce crollata il 24 aprile 2014 causando una vittima
La croce crollata il 24 aprile 2014 causando una vittima
La croce crollata il 24 aprile 2014 causando una vittima

«Nell’ampia istruttoria svolta non v’è traccia di alcun controllo del manufatto da parte di un tecnico qualificato, dalla messa in opera del 2005 al crollo del 2014». Nelle motivazioni della sentenza pronunciata il 19 ottobre scorso, sul crollo della croce del Papa a Cevo è uno dei passaggi più importanti. Al termine del processo in dibattimento, per la morte di Marco Gusmini, travolto dalla croce il 24 aprile 2014, sono stati condannati Marco Maffessoli, presidente dell’associazione culturale Croce del Papa, a due anni, i consiglieri Elsa Belotti e Lino Balotti a nove mesi e don Filippo Stefani a un anno. Assoluzione per Renato Zanoni, il progettista. Nelle motivazioni ricopre un ruolo centrale il tema della manutenzione della Croce ed è riportato: «Nonostante le ripetute sollecitazioni ad una corretta manutenzione della Croce, nell’intero periodo risulta un unico intervento manutentivo, svolto nel 2008, comunque incompleto, siccome non corredato dal necessario controllo dello stato del legno, ma limitato alla pulizia, sigillatura e riverniciatura (catramatura) del manufatto». A questo va aggiunto, con riferimento al manuale d’uso e manutenzione inviato da Moretti Interholz che «in dibattimento i consulenti del pm hanno comunque precisato che i controlli previsti dal manuale erano idonei a far emergere l’ammaloramento del legno». Il «tribunale ritiene provata sia la prevedibilità sia l’evitabilità dell’evento». E «non v’è dubbio che la regola cautelare che imponeva la predisposizione di controlli periodici da parte di un tecnico qualificato, cristallizzata nel manuale redatto dal costruttore, fosse finalizzata proprio a prevenire il decadimento dell’opera e ad evitarne il crollo». Secondo i giudici non sono «condivisibili le conclusioni espresse dalle difese degli imputati, laddove hanno ritenuto che l’osservanza delle prescrizioni del manuale redatto da Moretti Interholz non avrebbe comunque impedito l’evento. Come rimarcato dal pm, i controlli previsti dal manuale erano intesi come prodromici alla pianificazione degli specifici interventi di manutenzione: la società costruttrice aveva cioè previsto l’affidamento della verifica a un tecnico competente, che avrebbe dovuto verificare periodicamente le condizioni del legno e stabilire gli interventi manutentivi necessari». Ora l’attesa è per il processo d’appello. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

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